Istituzione di residenza in convivenza anagrafica

Dettagli del servizio

Servizio attivo

Richiesta apertura convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del DPR 223/89.

A chi è rivolto

Il responsabile della convivenza anagrafica.

L’art.6, c.2, del d.P.R. n.223/1989, prevede per la convivenza anagrafica l’individuazione di un responsabile, di solito la persona che normalmente la gestisce (può anche non far parte della convivenza e avere una diversa posizione anagrafica), che ha l’obbligo di segnalare tutte le variazioni riguardanti la composizione della convivenza stessa. Il responsabile della convivenza, pertanto, è chiamato a dichiarare all’anagrafe la costituzione e la cessazione della convivenza, lo spostamento di sede, l’ingresso e l’uscita di qualsiasi persona.

Dichiarazioni anagrafiche sulla convivenza.

Tutte le dichiarazioni anagrafiche relative alla convivenza devono essere fatte esclusivamente dal responsabile della convivenza, comprovando, come in tutti i casi in cui vengono rese delle dichiarazioni anagrafiche, la propria identità mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento.

L’ISTAT non ha escluso in maniera assoluta che eventuali dichiarazioni anagrafiche possano pervenire direttamente dal soggetto membro della convivenza, ma in tali casi, dovranno seguire opportuni accertamenti e, ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno del 19/04/2005, si dovrà procedere d’ufficio agli adempimenti di competenza di cui all’art.5 della L. n.1228/1954 e dell’art.15 del d.P.R. n.223/1989.

Alla luce di ciò si ritiene che le dichiarazioni anagrafiche relative alla convivenza debbano pervenire esclusivamente dal responsabile della struttura stessa., in tal caso si ritiene che gli accertamenti anagrafici di cui l’art.19 del d.P.R. n.223/1989, possano anche non essere richiesti dall’Ufficiale d’Anagrafe.

Descrizione

La convivenza anagrafica è l’insieme delle persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Il concetto di convivenza, quindi, è basato su motivi che inducono o costringono un determinato numero di persone a vivere insieme, a prescindere dall’esistenza di particolari vincoli intercorrenti tra loro.

Famiglia e convivenza anagrafica hanno il medesimo presupposto della dimora abituale, mentre si differenziano nell’ulteriore elemento costitutivo: nella prima vi è un vincolo familiare-affettivo, nella seconda la presenza di specifici motivi sociali.

E’ importante precisare che le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, pensioni e simili, non costituiscono convivenza anagrafica, ad eccezione di situazioni previste dalla legge.

Come fare

Modulo di richiesta apertura convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 223/89.

Valido documento di riconoscimento del Presidente/Responsabile della Associazione/Ente/Altro.

Copia dell'atto costitutivo e statuto.

Cosa serve

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RICHIESTA ISTITUZIONE CONVIVENZA ANAGRAFICA  (PDF 112,1 KB)

Richiesta apertura convivenza anagrafica ai sensi dell'art.5 DPR n. 223/89

Cosa si ottiene

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Tempi e scadenze

Tempi e scadenze al momento non disponibili.

Costi

Nessun costo

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Ufficio

Anagrafe programmazione e staff

Via Giovanni Maria Angioy, 15, 07100 Sassari SS, Italia

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi

D.P.R. 30-5-1989 n. 223 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
Art. 5. Convivenza anagrafica.

  1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.
  2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a se stanti.
  3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.

Art.6.  Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche.

  1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.
  2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.
  3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.

Art. 13.  Dichiarazioni anagrafiche.

  1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:
  2. a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
  3. b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
  4. c) cambiamento di abitazione;
  5. d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
  6. e) cambiamento della qualifica professionale;
  7. f) cambiamento del titolo di studio.
  8. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno.
  9. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono sottoscritte di fronte all'ufficiale d'anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalità di cui all'articolo 38del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni.

3-bis. L'ufficiale d'anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  1. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

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Ultimo aggiornamento: 15/11/2024, 11:55