Assegno di maternità
Dettagli del servizio
Assegno erogato dall’INPS per madri disoccupate, casalinghe o con un trattamento economico inferiore all'importo stabilito dalla normativa (Art. 74 d.lgs. 26.03.2001 ex art. 66 legge n. 448/1998)
A chi è rivolto
L’aiuto è rivolto alle madri disoccupate, casalinghe o lavoratrici con un trattamento economico inferiore all'importo stabilito dalla normativa, residenti nel Comune di Sassari, che siano cittadine italiane o comunitarie, ovvero cittadine extra-comunitarie che si trovino in una delle seguenti condizioni:
-in possesso dello status di rifugiata politica o di protezione sussidiaria;
-soggiornante di lungo periodo;
-familiare non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
-titolare di permesso di soggiorno e cittadino di uno dei paesi soggetti ad accordi euro-mediterranei dell’UE (Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia);
-titolare di permesso unico di lavoro ex D.L.vo n. 40/2014 (sono esclusi i soggetti di cui agli artt. 24, 26 e 27 lett. a) g) h) i) e r) )
Nel recepimento lo Stato Italiano ha posto una limitazione alla concessione del permesso unico di lavoro in quanto il D.Lvo 40/2014 (e quindi la Direttiva UE 98/2011) non si applicano ai seguenti articoli del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
-Art. 24 Lavoro stagionale
-Art. 26 Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
-Art. 27 Ingresso per lavoro in casi particolari
-a) dirigenti o personale altamente specializzato di societa' aventi sede o filiali in Italia ...
-g) lettera abrogata
-h) lavoratori marittimi...
-i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti...
-r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attivita' di ricerca
Descrizione
L’assegno è un aiuto economico, per ogni figlio/a nato/a, destinato alle madri che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici) o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).
Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
Come fare
La domanda deve essere presentata nella sede del Servizio Territoriale di appartenenza.
Cosa serve
- Fotocopia dell'attestazione ISEE resa ai sensi del D.C.P.M 159/13 e s.m.i. per "prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni".
- fotocopia della carta di soggiorno della dichiarante, o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo oppure carta di soggiorno Fam. UE art. 10 D.L. 30/07.
- fotocopia della carta o permesso di soggiorno del bambino, in mancanza di essa alla data di presentazione della domanda, la richiedente dovrà presentarla alla propria Sede Territoriale di riferimento non appena ne entrerà in possesso. Fino a quel momento l’assegno di maternità non potrà essere erogato.
- fotocopia della carta di identità del/della dichiarante nel caso in cui l'istanza sia presentata da terzi.
Cosa si ottiene
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il valore dell'indicatore ISEE MINORENNI non deve superare 20.221,13 €.
L'importo mensile dell’assegno di maternità da corrispondere alle aventi diritto per l'anno 2024 è pari, nella misura intera, a euro 404,17 per cinque mensilità, per complessivi 2.020,85 €.
Il Comune verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa (ART. 74 D.LGS. 26.03.2001 (EX ART. 66 LEGGE N. 448/1998) e trasmette tutti i dati della madre necessari per il pagamento dell’assegno. L’assegno è pagato dall’Inps.
Tempi e scadenze
La domanda deve essere presentata al Comune di Sassari necessariamente entro sei mesi dalla data del parto. In caso di adozione o affidamento preadottivo il termine di sei mesi decorre dalla data di ingresso del/la minore nella famiglia anagrafica della donna che lo/la riceve in adozione o in affidamento.
Entro 6 mesi dalla data del parto o adozione o affidamento preadottivo
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Ufficio
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Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.