Assegno di maternità

Dettagli del servizio

Servizio attivo

Assegno erogato dall’INPS per madri disoccupate, casalinghe o con un trattamento economico inferiore all'importo stabilito dalla normativa (Art. 74 d.lgs. 26.03.2001 ex art. 66 legge n. 448/1998)

A chi è rivolto

L’assegno può essere concesso solo alle madri residenti in Italia al momento del parto o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento e che:

  1. Essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita o al momento dell’in­gresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;

  2. Siano residenti nel Comune di Sassari alla data di presentazione della domanda ed effettivamente convivente con il minore;

  3. Sia cittadina italiana o comunitaria, ovvero essere cittadina extra-comunitaria che si trovi in una delle seguenti condizioni:

      • in possesso dello status di rifugiata politico o di protezione sussidiaria;

      • soggiornante di lungo periodo;

      • familiare non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

      • titolare di permesso di soggiorno e cittadino di uno dei paesi soggetti ad accordi euromediterranei dell’UE (Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia);

      • ammessa nello Stato a fini lavorativi, a norma del diritto dell’Unione o nazionale, o che sia stata ammessa a fini diversi dall’attività lavorativa, alla quale è consentito lavorare e che risulta in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 (Sentenza n.54 del 11/01/2022 della Corte Costituzionale);

      • titolare di permesso unico di lavoro ex D.L.vo n. 40/2014 (sono esclusi i soggetti di cui agli artt. 24, 26 e 27 lett. a) g) h) i) e r) )

 

  1. essere casalinga o disoccupata, o non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall’Inps o dal datore di lavoro, oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell'assegno ovvero a €. 2.037,00 per l’anno 2025;

  2. il figlio, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso del Permesso/della Carta di soggiorno, ossia deve essere iscritto sul Permesso/della Carta di soggiorno di uno dei genitori;

  3. non aver superato € 20.382,90 di ISEE per l’anno 2025; N.B. deve essere richiesto il valore ISEE per "prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni".

Descrizione

L’assegno è un aiuto economico, per ogni figlio/a nato/a, destinato alle madri che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici) o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).
Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

 

Come fare

La domanda deve essere presentata nella sede del Servizio Territoriale di appartenenza.

Cosa serve

- Fotocopia dell'attestazione ISEE resa ai sensi del D.C.P.M 159/13 e s.m.i. per "prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni";

- fotocopia del titolo di soggiorno del dichiarante ricompreso fra quelli elencati sopra per i cittadini extracomunitari titolari (vedi Requisiti richiesti);

- fotocopia del titolo di soggiorno del bambino; in mancanza di essa alla data di presentazione della domanda, la richiedente dovrà presentarla alla propria Sede Territoriale di riferimento non appena ne entrerà in possesso. Fino a quel momento l’assegno di maternità non potrà essere erogato;

- fotocopia della carta di identità del/della dichiarante nel caso in cui l'istanza sia presentata da terzi.

Cosa si ottiene

Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, il valore dell'indicatore ISEE MINORENNI non deve superare 20.382,90 €.

L'importo mensile dell’assegno di maternità da corrispondere alle aventi diritto per l'anno 2025 è pari, nella misura intera, a euro 407,40 per cinque mensilità, per complessivi 2.037,00 €.

Il Comune verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa (Art. 74 d.lgs. 26.03.2001 (Ex art. 66 legge n. 448/1998) e trasmette tutti i dati della madre necessari per il pagamento dell’assegno. L’assegno è pagato dall’Inps.

Tempi e scadenze

La domanda deve essere presentata al Comune di Sassari necessariamente entro sei mesi dalla data del parto. In caso di adozione o affidamento preadottivo il termine di sei mesi decorre dalla data di ingresso del/la minore nella famiglia anagrafica della donna che lo/la riceve in adozione o in affidamento.

Entro 6 mesi dalla data del parto o adozione o affidamento preadottivo

Accedi al servizio

Ufficio

Servizio Sociale Territoriale 1

Piazza Santa Caterina, 25, 07100 Sassari SS, Italia

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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Ultimo aggiornamento: 04/03/2025, 09:56