Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza
Dettagli del servizio
Il Reddito di Libertà è una misura di sostegno economico con progetto personalizzato per favorire l'autonomia delle donne vittime di violenza domestica in condizione di povertà - L.R. 33/2018
A chi è rivolto
E' consentito l’accesso al RDL alle donne, con o senza figli minori, vittime di violenza certificata dai servizi sociali del Comune di residenza o di nuovo domicilio, seguite dai Centri Antiviolenza (soprattutto per gli interventi relativi alla formazione e all’inserimento lavorativo) o che siano o siano state ospiti sia in una casa di accoglienza, sia in una struttura similare ad una casa di accoglienza, cui non sono potute accedere per mancanza di posti disponibili.
Descrizione
Il Reddito di Libertà (RDL) si configura come misura specifica di sostegno per favorire, mediante
l'indipendenza economica, l'autonomia delle donne vittime di violenza domestica che si trovino in condizione di povertà, a fronte dell'impegno a seguire un progetto personalizzato.
Il Comune, tramite l’Ambito Plus, predispone il piano personalizzato di interventi in raccordo con le équipe delle Case di accoglienza, acquisito il consenso delle donne che si trovano nelle stesse, secondo il metodo della co-progettazione. Possono accedere alla misura anche donne che siano state o siano ospiti di strutture similari ad una casa di accoglienza, cui non sono potute accedere per mancanza di posti disponibili. In tal caso il progetto deve essere presentato presso l'ambito PLUS nel cui territorio sia compresa la casa di accoglienza che non ha potuto ospitare la donna.
La durata del piano personalizzato coincide con la durata dell'erogazione del Reddito di Libertà che, per legge, può andare da un minimo di dodici mesi ad un massimo di trentasei mesi. Il piano personalizzato, prima della scadenza della sua durata, può essere prorogato fino alla durata massima di tre anni.
La durata dell'erogazione del RDL e del piano sono definite in sede di co-progettazione, avuto riguardo alla disponibilità delle risorse assegnate e alla gravità della situazione della vittima di violenza, determinata sulla base dei criteri sopra definiti (Art. 3 L.R. 33/2018).
L’erogazione del sussidio economico può avvenire con la periodicità che, in sede di co-progettazione, si ritiene conforme agli obiettivi progettuali.
Il piano personalizzato di interventi, a titolo esemplificativo, può prevedere singolarmente o congiuntamente i seguenti interventi:
-erogazione di un sussidio economico;
-rimborso delle spese legali;
-accesso ai dispositivi di politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione;
-avvio all'autoimpiego;
-aiuto economico per favorire la mobilità geografica per sfuggire alla condizione di violenza;
-garanzia della continuità scolastica della donna vittima di violenza e per i figli minori e maggiorenni;
-sostegno per il raggiungimento dell'autonomia abitativa;
-inserimenti lavorativi.
Come fare
Per accedere al servizio è possibile contattare il centralino del Servizio Ufficio di Piano – PLUS Sassari al numero di telefono 079/279537 per concordare un appuntamento finalizzato alla compilazione assistita del modulo di domanda.
Nel caso in cui le risorse disponibili siano sufficienti rispetto ai fabbisogni rilevati, l’individuazione delle donne ammesse al beneficio ha luogo sulla base del livello di gravità del bisogno, determinato dai seguenti criteri:
a. Gravità della condizione personale della donna richiedente determinata dallo stato di
salute, gravidanza, disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/1992, basso livello di
scolarizzazione, punteggio massimo 35/100;
b. Gravità della condizione familiare determinata dalla presenza di figli minori e/o figli con
disabilità, punteggio massimo 35/100;
c. Condizione reddituale e patrimoniale della donna richiedente, certificata dalla
dichiarazione dei redditi personale o da autocertificazione attestante il reddito personale,
punteggio massimo 20/100;
d. Eventuale tempo di permanenza all’interno di una Casa di Accoglienza o di una struttura
similare, punteggio massimo 10/100.
Il PLUS provvederà a redigere apposita graduatoria, attraverso l’utilizzo di una griglia di calcolo
dei punteggi attribuibili ai criteri così come sopra riportati.
Cosa serve
Cosa si ottiene
L'ammontare minimo e massimo del sussidio economico mensile è così determinato:
-nel caso di donna sola, è stabilito nella misura fissa di € 780;
-nel caso di donna con figli minori, l'ammontare minimo del contributo è determinato
dall'applicazione della formula ISTAT di calcolo della soglia di povertà assoluta, tenendo conto, ai
fini della sua determinazione, del luogo di residenza o di domicilio della donna;
-il contributo così determinato può essere incrementato:
a) di € 100, se la donna sia persona con disabilità o abbia figli con disabilità;..
b) di € 200, se la donna sia persona con disabilità e abbia figli con disabilità.
L'ammontare del contributo può essere ulteriormente aumentato da quello stabilito per il rimborso delle spese legali e per l'inserimento lavorativo.
Tempi e scadenze
Tempi e scadenze al momento non disponibili.
Costi
L.R. n. 8 del 2007 - Norme per l'istituzione di Centri Antiviolenza e Case di Accoglienza per le donne vittime di violenza.
L.R. 33/2018 - Istituzione Reddito di Libertà -
D.G.R. n. 64/21 del 28/12/2018 "L. R. 33 del 2 agosto 2018 “Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza” – Misure attuative anno 2018."
D.G.R. n. 50/40 del 10/12/2019 "Legge regionale 2 agosto 2018, n. 33 “Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza”. Misure attuative anno 2019. Approvazione definitiva."
D.G.R. n. 51/10 del 14/10/2020 "Legge regionale 2 agosto 2018, n. 33 “Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza” e art. 4, comma 17 (contributi per il supporto alle spese legali e per inserimento lavorativo a favore delle donne vittime di violenza) della legge regionale 29 novembre 2019, n. 20. Linee guida per il triennio 2020-2022 e programmazione fondi anno 2020. Approvazione definitiva".
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