A chi è rivolto
I cittadini dell'Unione Europea - Per familiare si intende:
- il coniuge;
- il partner che abbia contratto con il cittadino dell'UE un'unione registrata, ma nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione dello stato italiano;
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge;
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
(A) Familiare U.E. del lavoratore comunitario
(B) Familiare U.E. dello studente comunitario
(C) Familiare U.E. del cittadino U.E. nè lavoratore nè studente
(D) Altri familiari o partner U.E. del cittadino dell'Unione
Descrizione
I Cittadini dell'Unione Europea, trascorsi tre mesi dal loro ingresso nel territorio nazionale, devono chiedere l’iscrizione all’Anagrafe e il rilascio della ”Attestazione d'iscrizione anagrafica”.
Dopo cinque anni di soggiorno regolare e continuativo possono richiedere il rilascio dell’Attestazione di Soggiorno Permanente.
Come fare
Possibilità di presentare la dichiarazione anagrafica attraverso varie modalità:
1. direttamente presso gli sportelli comunali;
2. per via telematica: protocollo@pec.comune.sassari.it ; puntocitta@comune.sassari.it ;
3. per posta ordinaria e/o raccomandata.
Cosa serve
Documenti da allegare:
(A) FAMILIARE U.E. DEL LAVORATORE COMUNITARIO
Passaporto o documento d’identità del paese di origine valido per l’espatrio, Codice fiscale ed eventuali dati Patente di Guida italiana e targhe veicoli di proprietà.
Certificazione del paese di origine attestante la qualità di familiare.
I documenti prodotti nel proprio paese, che attestano il rapporto di parentela, per avere valore legale in Italia devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla Rappresentanza
consolare italiana nel Paese di origine o di provenienza, oppure apostillati ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1961. In alternativa è possibile presentare una certificazione rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese in Italia, tradotta in lingua italiana e asseverata presso la Prefettura, oppure produrre, per i Paesi aderenti, i certificati plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956.
Il familiare segue la condizione giuridica del cittadino comunitario titolare di autonomo diritto di soggiorno in Italia.
(B) FAMILIARE U.E. DELLO STUDENTE COMUNITARIO
Passaporto o documento d’identità del paese di origine valido per l’espatrio, Codice fiscale ed eventuali dati Patente di Guida italiana e targhe veicoli di proprietà.
Certificazione del paese di origine attestante la qualità di familiare o di familiare a carico.
I documenti prodotti nel proprio paese, che attestano il rapporto di parentela, per avere valore legale in Italia devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla Rappresentanza consolare italiana nel Paese di origine o di provenienza, oppure apostillati ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1961. In alternativa è possibile presentare una certificazione rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese in Italia, tradotta in lingua italiana e
asseverata presso la Prefettura, oppure produrre, per i Paesi aderenti, i certificati plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956.
Assicurazione sanitaria della validità di almeno un anno per ciascuno dei familiari.
Disponibilità di risorse economiche per l’intero nucleo familiare sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, documentabile anche attraverso autocertificazione.
(C) FAMILIARE U.E. DELLO CITTADINO U.E. NE' LAVORATORE NE' STUDENTE
Passaporto o documento d’identità del paese di origine valido per l’espatrio, Codice fiscale ed eventuali dati Patente di Guida italiana e targhe veicoli di proprietà.
Certificazione del paese di origine attestante la qualità di familiare o di familiare a carico.
I documenti prodotti nel proprio paese, che attestano il rapporto di parentela, per avere valore legale in Italia devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla Rappresentanza consolare italiana nel Paese di origine o di provenienza, oppure apostillati ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1961. In alternativa è possibile presentare una certificazione rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese in Italia, tradotta in lingua italiana e asseverata presso la Prefettura, oppure produrre, per i Paesi aderenti, i certificati plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956.
Assicurazione sanitaria della validità di almeno un anno per ciascuno dei familiari.
Disponibilità di risorse economiche per l’intero nucleo familiare sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, documentabile anche attraverso autocertificazione.
(D) ALTRI FAMILIARI O PARTNER U.E. DEL CITTADINO DELL'UNIONE
Passaporto o documento d’identità del paese di origine valido per l’espatrio, Codice fiscale ed eventuali dati Patente di Guida italiana e targhe veicoli di proprietà.
Documentazione dello Stato del cittadino dell’Unione, titolare del diritto di soggiorno, dalla quale risulti il rapporto di parentela, ovvero la relazione stabile registrata nel medesimo Stato, avente valore legale in Italia.
I documenti prodotti nel proprio paese, che attestano il rapporto di parentela, per avere valore legale in Italia devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla Rappresentanza consolare italiana nel Paese di origine o di provenienza, oppure apostillati ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1961. In alternativa è possibile presentare una certificazione rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese in Italia, tradotta in lingua italiana e
asseverata presso la Prefettura, oppure produrre, per i Paesi aderenti, i certificati plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956.
- Dichiarazione che attesti la qualità di familiare a carico o convivente, oppure la sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l’assistenza personale da parte del cittadino dell’Unione.
- Assicurazione sanitaria valida almeno un anno.
Dichiarazione del cittadino dell’Unione circa la disponibilità di risorse sufficienti per sé ed il familiare o il convivente.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Cosa si ottiene
Iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente
Tempi e scadenze
Entro 45 gg deve avvenire la convalida o il rifiuto dell'istanza.
Tempi e scadenze al momento non disponibili.
Costi
N. 2 marche da bollo da € 16.00 (richiesta e rilascio Attestazione)
Accedi al servizio
Contattare l'ufficio
Ulteriori informazioni
Sportello digitale in videochiamata
Per l'ufficio Stranieri è possibile prendere un appuntamento che si terrà con una semplice videochiamata, nel giorno e nell’orario scelto dal cittadino.
Il sistema funziona sia su PC (dotati di webcam, altoparlanti e microfono) sia su cellulare e non necessita di nessuna installazione.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.