Con l'accesso civico generalizzato chiunque ha il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 33/2013 e ss.mm.ii., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis dello stesso decreto.
Modalità di richiesta dell'accesso
La richiesta di accesso civico generalizzato deve contenere i dettagli dei documenti, delle informazioni e dei dati per i quali si chiede l'accesso, utili ad indentificarli.
La richiesta, con oggetto "Richiesta Accesso civico generalizzato ", può:
- essere redatta in carta semplice e presentata al Protocollo del Comune
- oppure essere spedita mediante posta elettronica all'indirizzo PEC del Comune di Sassari protocollo@pec.comune.sassari.it.
La richiesta può opzionalmente contenere il nome e l’indirizzo o l'indirizzo di posta elettronica del richiedente.
La risposta dell'Amministrazione comunale
Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dall'avvenuta presentazione della relativa istanza con la comunicazione dell'esito della stessa al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tuttavia, nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati, tale termine si intende sospeso per il periodo stabilito dalla legge per consentire agli stessi di presentare un'eventuale opposizione (dieci giorni dalla ricezione della comunicazione).
In caso di accoglimento, il dirigente competente trasmette tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali (art. 5, comma 4 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.).
Qualora la richiesta di accesso generalizzato sia stata accolta nonostante l'opposizione di un controinteressato, il dirigente è tenuto a darne comunicazione a quest'ultimo. In tal caso i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione in parola da parte del controinteressato.
Il rifiuto, il differimento o la limitazione della richiesta di accesso generalizzato devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
Mancata risposta dell'Amministrazione comunale
Se, entro trenta giorni dalla data della richiesta, l’amministrazione non ha fornito risposta, il richiedente può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo mediante posta elettronica all'indirizzo PEC del Comune di Sassari protocollo@pec.comune.sassari.it.
Il titolare – individuato in questo caso nella figura del RPCT - deve assumere la decisione entro il termine di 20 giorni dalla presentazione dell'istanza di riesame.
Allegati
Link correlati
Normativa
Articolo 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013